Art. 11.
  L'assegnazione  dei certificati  verra' effettuata  al prezzo  meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
  Nel  caso di  offerte al  prezzo marginale  che non  possano essere
totalmente accolte, si procede  al riparto proquota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.