Art. 13.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
certificati di  cui lo specialista e'  risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste  dei "CTZ-18", ivi compresa quella di  cui all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.
  Qualora  uno o  piu' "specialisti"  dovessero presentare  richieste
inferiori  a quelle  loro spettanti  di diritto,  ovvero non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  L'assegnazione  verra' effettuata  in base  ai rapporti  di cui  al
comma precedente.