Art. 4. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 29 dicembre 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16. La determinazione della quota dello scarto di emissione sara' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.