Art. 6.
  L'esecuzione   delle  operazioni   relative  al   collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente decreto  e'  affidata  alla  Banca
d'Italia.
  I  rapporti tra  il Tesoro  e  la Banca  d'Italia conseguenti  alle
operazioni  in parola  saranno regolati  dalle norme  contenute nella
convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  I  rapporti   tra  il   Tesoro  e   la  Banca   d'Italia  correlati
all'effettuazione delle aste tramite  la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso
sara'   riconosciuta  alla   Banca   d'Italia   una  provvigione   di
collocamento dello 0,15 per cento.
  Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti
all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca
d'Italia,  ivi  compreso  quello  di non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.