Art. 7.
  Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono
contenere  l'indicazione   dell'importo  dei  certificati   che  essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli operatori  devono  variare  dell'importo
minimo  di un  centesimo  di euro;  eventuali  variazioni di  importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non deve  essere  inferiore  a 500.000  euro  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte   di  importo  inferiore  non
verranno prese in considerazione.
  Ciascuna  offerta non  deve essere  superiore all'importo  indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  offerte di  ammontare non  multiplo dell'importo  minino
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.