Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la domanda  presentata  dalla  A.PRO.VITO intesa  ad
ottenere  la  modifica del  disciplinare  di  produzione dei  vini  a
denominazione di  origine controllata "Elba",  di cui al  decreto del
Ministero  delle  risorse agricole,  alimentari  e  forestali del  17
ottobre  1994, che  ha  sostituito il  decreto  del Presidente  della
Repubblica 9 luglio 1967, relativamente agli  articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8 del disciplinare predetto;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi a Portoferraio (Livorno) il giorno 20 aprile 1999,
con  la partecipazione  di  rappresentanti  di enti,  organizzazioni,
societa'  ed aziende  vitivinicole e  la successiva  approvazione del
Comitato in data 4 giugno 1999;
  Ha  espresso il  parere  di accogliere  la  domanda sopracitata  di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata  "Elba" proponendo,  ai fini  dell'emanazione del
relativo  decreto   ministeriale,  il   testo  del   disciplinare  di
produzione come di seguito  riportato che deve intendersi sostitutivo
del precedente;
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187
Roma,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
                 Proposta disciplinare di produzione
     della denominazione di origine controllata dei vini "Elba"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Elba" e' riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata  "Elba" e' integrata da una
delle specificazioni seguenti  riferite alla tipologia del  vino o al
nome di un vitigno:
  rosso, rosso riserva, rosato,  bianco, spumante Ansonica, Aleatico,
Ansonica passito,  Moscato, Vin santo,  Vin santo riserva,  Vin santo
occhio di pernice.