Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei  vini   di  cui  all'art.  1   devono  essere  quelle
tradizionali della zona  e comunque, atte a conferire alle  uve ed al
vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono,  pertanto, da  considerarsi  idonei  ai fini  dell'iscrizione
all'albo di cui  all'art. 15 della legge 10 febbraio  1992, n. 164, i
vigneti di buona esposizione.
  I  nuovi  vigneti in  coltura  specializzata,  per essere  iscritti
all'albo di  cui sopra, dovranno  avere una densita' di  almeno 3.300
ceppi per ettaro.
  Le   uve   provenienti   dai  vigneti   iscritti   all'albo   della
denominazione di  origine controllata  "Elba" bianco e  rosso possono
essere destinati alla  produzione delle tipologie "Vin  santo" e "Vin
santo occhio di pernice" qualora  i conduttori interessati optino per
tale rivendicazione in sede di  denuncia annuale delle uve fatta alla
competente   camera   di   commercio.   Tale   possibilita'   esclude
tassativamente l'utilizzo delle medesime  uve per la produzione delle
altre tipologie della D.O. "Elba".
  E'  vietata   ogni  pratica   di  forzatura   consentendo  tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
  La resa  massima di uva ammessa  per la produzione dei  vini "Elba"
non deve essere superiore in coltura specializzata a:
  ton.  8 per  ettaro per  il  bianco, lo  spumante, il  vin santo  e
l'Ansonica;
  ton. 7 per ettaro per il rosso, il rosato, l'Ansonica passito ed il
Vin santo occhio di pernice;
    ton. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato.
  A tali limiti, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Le uve  destinate alla vinificazione  devono assicurare ai  fini di
cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10,5 % per i vini Elba bianco, Vin santo e Rosato;
    11% er l'Elba Ansonica;
    11% per l'Elba rosso e Vin santo occhio di pernice;
    12% per l'Elba rosso riserva.