Art. 7.
  In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata  "Elba" Vin santo,  Vin santo occhio  di pernice,
Aleatico, Moscato,  Ansonica e Ansonica passito,  tali indicazioni di
tipologia  o di  vitigno possono  precedere la  denominazione "Elba",
ovvero figurare seguite dalla specificazione "dell'Elba".
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata  "Elba"  e'   vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione diversa  da quelle previste dal  presente disciplinare
di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi  extra,  fine,  scelto,
superiore, selezionato e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni  sociali e  marchi  privati non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbttigliatore  quali  viticoltore,   fattoria,  tenuta,  podere
cascina ed latri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia.
  E'   consentito  altresi'   l'uso  di   indicazioni  toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a  comuni, frazioni, aree, zone e
localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi'  qualificato e'  stato ottenuto,  alle condizionistabilite  dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  Per tutte  le tipologie della denominazione  di origine controllata
"Elba" e'  obbligatorio indicare in etichetta  l'annata di produzione
delle  uve,  ad  eccezione  della   tipologia  spumante  per  cui  e'
obbligatorio indicare l'annata dello "sboccamento" in etichetta.