Art. 7. In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" Vin santo, Vin santo occhio di pernice, Aleatico, Moscato, Ansonica e Ansonica passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione "Elba", ovvero figurare seguite dalla specificazione "dell'Elba". Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbttigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere cascina ed latri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizionistabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" e' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia spumante per cui e' obbligatorio indicare l'annata dello "sboccamento" in etichetta.