Art. 3.
  Per tutti  gli interventi  disciplinati dal decreto  ministeriale 8
agosto 1997, n. 954, sono  applicate le seguenti condizioni: ai sensi
dell'art.  12,  comma  2,   del  predetto  decreto  ministeriale,  in
ottemperanza all'art. 6, comma 6,  del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.
104, i crediti nascenti dai  finanziamenti erogati ai sensi dell'art.
2,  comma 2,  della legge  n. 46/1982,  e successive  modificazioni e
integrazioni, sono  assistiti da  privilegio generale che  prevale su
ogni  altro titolo  di prelazione  da qualsiasi  causa derivante,  ad
eccezione del privilegio per spese  di giustizia e di quelli previsti
dall'art.  2751-bis  del  codice  civile, fatti  salvi  i  precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi.
  La  durata del  progetto potra'  essere maggiorata  di 12  mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal  contratto, sempre che tali slittamenti
siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 giugno 1999
                                               Il direttore: D'Addona