IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, con il quale e' stato emanato il regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 137 e 138; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Visto il provvedimento in data 13 gennaio 1999 con il quale si e' delegata ai provveditori agli studi la competenza in materia di autorizzazione al funzionamento di dette scuole e istituzioni culturali; Ritenuta la necessita' di emanare nuove istruzioni per l'istruttoria e la definizione dei relativi provvedimenti in applicazione del citato regolamento anche in considerazione delle disposizioni contenute nella legge n. 127/1997; Ordina: Art. 1. Domanda di autorizzazione - Denuncia di inizio di attivita' 1. La domanda di autorizzazione ad istituire o gestire nel territorio italiano scuole od organismi didattici e/o educativi stranieri ovvero la denuncia di inizio di attivita' di dette scuole od organismi stranieri deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia ove ha sede l'istituzione, rispettivamente da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell'Unione europea. 2. I cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione europea rapporti di dipendenza o comunque finanziari o amministrativi devono presentare, rispettivamente, domanda di autorizzazione o denuncia di inizio di attivita', al citato provveditore agli studi. 3. La domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attivita', sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione, redatta in conformita' alle vigenti norme sul bollo, deve indicare la denominazione ufficiale e la sede dell'istituzione, il codice fiscale, l'attivita' svolta, nonche' l'azienda sanitaria locale compentente per territorio. 4. Il gestore o il legale rappresentante, inoltre, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', che: non ha subito condanne penali e non ha carichi penali pendenti; non sussistono, anche nei confronti di conviventi nominativamente indicati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, precisate nell'allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 49 (ex certificato antimafia); i locali sede dell'istituzione sono idonei dal punto di vista igienicosanitario, agibili per l'attivita' svolta, in regola con le norme sulla prevenzione incendi. In alternativa a detta dichiarazione il gestore o il legale rappresentante puo' allegare documentazione atta a certificare la predetta idoneita'. Alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio di attivita' deve essere allegata: una relazione sull'attivita' didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato; pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui detti locali si articolano, devono risultare connotati per quanto concerne la destinazione e l'uso di essi; nel caso di gestore o legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, il permesso di soggiorno per lavoro; nel caso di cui al comma 2, documentazione atta a dimostrare i rapporti con cittadini o enti stranieri. 5. In caso di falsa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.