Art. 2.
                      Adempimenti amministrativi
  1. Il  provveditore agli  studi non appena  ricevuta la  domanda di
autorizzazione  o  la  denuncia  di  inizio  di  attivita'  ne  invia
immediatamente copia alla prefettura e, nel caso in cui non sia stata
presentata  documentazione  idonea   a  certificare  l'idoneita'  dei
locali,  al  comune,  all'azienda   sanitaria  locale  e  al  comando
provinciale  dei vigili  del  fuoco, competenti  per territorio,  per
eventuali  comunicazioni   di  elementi  ostativi   allo  svolgimento
dell'attivita', elementi di cui deve essere contestualmente informato
anche il gestore o il legale rappresentante.
  2. L'assenso  allo svolgimento dell'attivita' si  intende acquisito
qualora  il  provveditore agli  studi  non  comunichi entro  sessanta
giorni  dalla presentazione  della  denuncia di  inizio di  attivita'
l'esistenza di motivi ostativi.
  3.  Nel  caso di  gestore  o  di legale  rappresentante,  cittadino
appartenente a  Paese extracomunitario, la domanda  di autorizzazione
viene trasmessa in  copia anche al Ministero degli  affari esteri per
il  parere  di  cui  all'art.  3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 389/1994. Acquisito  il parere favorevole del Ministero
degli   affari  esteri,   il   provveditore  agli   studi  emana   il
provvedimento  di autorizzazione.  L'autorizzazione allo  svolgimento
dell'attivita'  si intende  concessa,  qualora  il provveditore  agli
studi non emani  un provvedimento di diniego  entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda.