Art. 2. Adempimenti amministrativi 1. Il provveditore agli studi non appena ricevuta la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attivita' ne invia immediatamente copia alla prefettura e, nel caso in cui non sia stata presentata documentazione idonea a certificare l'idoneita' dei locali, al comune, all'azienda sanitaria locale e al comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attivita', elementi di cui deve essere contestualmente informato anche il gestore o il legale rappresentante. 2. L'assenso allo svolgimento dell'attivita' si intende acquisito qualora il provveditore agli studi non comunichi entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attivita' l'esistenza di motivi ostativi. 3. Nel caso di gestore o di legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, la domanda di autorizzazione viene trasmessa in copia anche al Ministero degli affari esteri per il parere di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994. Acquisito il parere favorevole del Ministero degli affari esteri, il provveditore agli studi emana il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' si intende concessa, qualora il provveditore agli studi non emani un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.