Art. 3.
         Mutamenti di gestione, sede, attivita' o cessazione
  Ogni mutamento relativo alla  titolarita' della gestione, alla sede
e/o all'attivita'  delle istituzioni  di cui alla  presente ordinanza
deve essere comunicato al provveditore agli studi per i provvedimenti
di  competenza. Analoga  comunicazione deve  essere data  in caso  di
cessazione dell'attivita'.
  In  caso  di  mutamento,  il gestore  o  il  legale  rappresentante
dell'istituzione,   in   relazione   al  mutamento   avvenuto,   deve
dichiarare,  sotto   la  propria  responsabilita',   quanto  indicato
nell'art. 1.