Art. 3. Mutamenti di gestione, sede, attivita' o cessazione Ogni mutamento relativo alla titolarita' della gestione, alla sede e/o all'attivita' delle istituzioni di cui alla presente ordinanza deve essere comunicato al provveditore agli studi per i provvedimenti di competenza. Analoga comunicazione deve essere data in caso di cessazione dell'attivita'. In caso di mutamento, il gestore o il legale rappresentante dell'istituzione, in relazione al mutamento avvenuto, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', quanto indicato nell'art. 1.