Art. 4. Validita' attestati e diplomi Ai fini della tutela della buona fede del cittadino, il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle istituzioni di cui alla presente ordinanza nonche' gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere la seguente espressione: "Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute".