Art. 4.
                    Validita' attestati e diplomi
  Ai fini della  tutela della buona fede del cittadino,  il modulo di
iscrizione ai  corsi sottoscritto  dagli utenti delle  istituzioni di
cui  alla  presente  ordinanza  nonche' gli  attestati  o  i  diplomi
rilasciati dalle stesse devono contenere la seguente espressione: "Il
presente  attestato/diploma non  ha il  valore legale  dei titoli  di
studio  rilasciati  dalle  scuole   italiane  statali,  pareggiate  o
legalmente riconosciute".