Art. 5.
               Presentazione al pubblico dell'attivita'
  1. Ai fini  di cui all'art. 4, le istituzioni  di cui alla presente
ordinanza  per  la  presentazione al  pubblico  dell'attivita'  dalle
stesse  svolta,  devono  utilizzare  l'espressione  "Corso  libero  a
carattere privato".
  2. L'espressione  di cui  al comma 1  deve essere  utilizzata anche
dalle istituzioni gia' autorizzate ai  sensi della legge n. 1636/1940
o  del decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 389/1994  ovvero
funzionanti  con  atto  di   assenso  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  comunicato  ai sensi  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 389/1994.