Art. 5. Presentazione al pubblico dell'attivita' 1. Ai fini di cui all'art. 4, le istituzioni di cui alla presente ordinanza per la presentazione al pubblico dell'attivita' dalle stesse svolta, devono utilizzare l'espressione "Corso libero a carattere privato". 2. L'espressione di cui al comma 1 deve essere utilizzata anche dalle istituzioni gia' autorizzate ai sensi della legge n. 1636/1940 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994 ovvero funzionanti con atto di assenso del Ministero della pubblica istruzione comunicato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994.