Art. 7.
  Le scuole i cui titoli di  studio finale sono riconosciuti ai sensi
di intese bilaterali  tra l'Italia e i Paesi di  riferimento di dette
scuole, per le  quali resta ferma la compentenza  del Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali, sono
soggette,  per  quanto applicabili,  alle  disposizioni  di cui  agli
articoli 1, 2 e 3.