Art. 7. Le scuole i cui titoli di studio finale sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l'Italia e i Paesi di riferimento di dette scuole, per le quali resta ferma la compentenza del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali, sono soggette, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.