Art. 2.
                   Adempimenti regionali e comunali
  1.  Le regioni  e le  province autonome  di Trento  e Bolzano  ed i
comuni,  qualora  concorrano  con  propri fondi  ad  incrementare  le
risorse  attribuite ai  sensi dell'art.  11, comma  5, della  legge 9
dicembre  1998, n.  431,  possono  stabilire ulteriori  articolazioni
delle  classi  di reddito  o  soglie  di  incidenze del  canone  piu'
favorevoli rispetto a quelle indicate alle  lettere a) e b) del comma
l dell'art. 1
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alla  ripartizione delle  risorse attribuite  ai sensi  dell'art. 11,
comma 5,  della legge  9 dicembre  1998, n.  431, tenuto  anche conto
della configurazione del mercato  delle abitazioni in locazione nelle
diverse realta' comunali e con riferimento ai valori degli affitti di
alloggi  con  caratteri  tipologici  comparabili  rispetto  a  quelli
dell'edilizia residenziale pubblica.
  3. I comuni  fissano l'entita' dei contributi  secondo un principio
di gradualita' che  favorisca i nuclei familiari con  redditi bassi e
con elevate soglie di incidenza del canone nonche' con riferimento ai
seguenti criteri:
  a) per  i nuclei familiari  in possesso  dei requisiti di  cui alla
lettera  a) del  comma  1  dell'art. 1,  l'incidenza  del canone  sul
reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare
non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;
  b) per  i nuclei familiari  in possesso  dei requisiti di  cui alla
lettera  b) del  comma  1  dell'art. 1,  l'incidenza  del canone  sul
reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare
non dovra' comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.
  4.  Per i  nuclei familiari  che includono  ultrasessantacinquenni,
disabili  o per  altre analoghe  situazioni di  particolare debolezza
sociale, il contributo da assegnare  puo' essere incrementato fino ad
un  massimo del  25  per cento  o, in  alternativa,  in relazione  al
possesso dei  requisiti per beneficiare  dei contributi, i  limiti di
reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono
essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 giugno 1999
                                                Il Ministro: M icheli
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 178