Art. 2. Adempimenti regionali e comunali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone piu' favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma l dell'art. 1 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto anche conto della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle diverse realta' comunali e con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica. 3. I comuni fissano l'entita' dei contributi secondo un principio di gradualita' che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonche' con riferimento ai seguenti criteri: a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno; b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovra' comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno. 4. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare puo' essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 1999 Il Ministro: M icheli Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 178