IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma primo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 6, comma 2, lettera g) della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 548; Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 10 aprile 1995; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 15 novembre 1995; Vista l'intesa espressa nella seduta del 7 maggio 1998 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Consultate le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999; Su proposta del Ministro della sanita'; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorieta' del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Nel territorio delle provinceautonome di Trento e di Bolzano il presente atto di indirizzo e coordinamento e' applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Art. 1. Accertamenti per la diagnosi precoce delle malformazioni 1. I neonati sono sottoposti a visita medica da parte del pediatra o del neonatologo allo scopo di accertare eventuali malformazioni e di identificare soggetti a rischio di difetti dello sviluppo, che dovranno essere seguiti con maggiore attenzione, nei mesi successivi alla nascita, in idonee strutture. 2. La visita medica deve essere eseguita, per i nati vivi, entro le prime ore dalla nascita e ripetuta prima della dimissione. Per i nati morti devono essere eseguiti gli esami autoptici, gli accertamenti anamnestici previsti nella visita medica e, qualora ritenuti necessari, gli esami strumentali e l'esecuzione di fotografie. La visita medica comprende l'anamnesi familiare per difetti congeniti e l'anamnesi materna, l'anamnesi del travaglio di parto e dei primi momenti di adattamento alla vita extrauterina, l'esame obiettivo dettagliato. L'esito degli accertamenti anamnestici, obiettivi e strumentali, anche in caso di risultato negativo deve essere registrato nella cartella neonatale di tutti i nati, vivi o morti. 3. In caso di sospetto di difetti congeniti o patologia malformativa, formulato dal pediatra o dal neonatologo, il neonato viene inviato, per le ulteriori indagini, ai centri di riferimento individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella struttura ospedaliera che comprende: a) centri specialistici con competenze di genetica medica; b) centri specialistici per indagini strumentali di specifici organi e apparati (cuore, rene, apparato locomotore, sistema nervoso, apparato visivo, apparato uditivo, etc). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il contributo dell'Osservatorio epidemiologico territoriale, attuano programmi di ricerca epidemiologica sulle malformazioni congenite, afferendo a specifici registri regionali, interregionali e delle province autonome; i relativi dati confluiscono in un registro nazionale sulle malformazioni congenite, tenuto presso l'Istituto superiore di sanita'.