IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma primo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera  d) della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art. 6, comma 2, lettera g) della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
  Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 548;
  Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data
10 aprile 1995;
  Visto il parere  espresso dal Consiglio superiore  di sanita' nella
seduta del 15 novembre 1995;
  Vista  l'intesa  espressa nella  seduta  del  7 maggio  1998  dalla
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
  Consultate le  province autonome di  Trento e di Bolzano,  ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 1999;
  Su proposta del Ministro della sanita';
                              Decreta:
  E' approvato  il seguente  atto di  indirizzo e  coordinamento alle
regioni ed alle  province autonome di Trento e di  Bolzano in materia
di accertamenti utili alla diagnosi  precoce delle malformazioni e di
obbligatorieta' del  controllo per l'individuazione ed  il tempestivo
trattamento  dell'ipotiroidismo  congenito, della  fenilchetonuria  e
della  fibrosi  cistica.  Nel territorio  delle  provinceautonome  di
Trento e di Bolzano il presente  atto di indirizzo e coordinamento e'
applicato nel rispetto delle  disposizioni dello statuto di autonomia
speciale e delle relative norme di attuazione.
                               Art. 1.
       Accertamenti per la diagnosi precoce delle malformazioni
  1. I neonati sono sottoposti a  visita medica da parte del pediatra
o del neonatologo  allo scopo di accertare  eventuali malformazioni e
di identificare  soggetti a  rischio di  difetti dello  sviluppo, che
dovranno essere seguiti con  maggiore attenzione, nei mesi successivi
alla nascita, in idonee strutture.
  2. La visita medica deve essere eseguita, per i nati vivi, entro le
prime ore dalla nascita e ripetuta prima della dimissione. Per i nati
morti devono  essere eseguiti  gli esami autoptici,  gli accertamenti
anamnestici  previsti   nella  visita  medica  e,   qualora  ritenuti
necessari,  gli esami  strumentali e  l'esecuzione di  fotografie. La
visita medica comprende l'anamnesi  familiare per difetti congeniti e
l'anamnesi materna,  l'anamnesi del  travaglio di  parto e  dei primi
momenti  di adattamento  alla  vita  extrauterina, l'esame  obiettivo
dettagliato.  L'esito  degli  accertamenti anamnestici,  obiettivi  e
strumentali,  anche  in  caso   di  risultato  negativo  deve  essere
registrato nella cartella neonatale di tutti i nati, vivi o morti.
  3.  In   caso  di  sospetto   di  difetti  congeniti   o  patologia
malformativa, formulato  dal pediatra  o dal neonatologo,  il neonato
viene inviato,  per le ulteriori  indagini, ai centri  di riferimento
individuati dalle  regioni e dalle  province autonome di Trento  e di
Bolzano nella struttura ospedaliera che comprende:
  a) centri specialistici con competenze di genetica medica;
  b)  centri  specialistici  per indagini  strumentali  di  specifici
organi e apparati (cuore, rene, apparato locomotore, sistema nervoso,
apparato visivo, apparato uditivo, etc).
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il
contributo  dell'Osservatorio  epidemiologico  territoriale,  attuano
programmi  di ricerca  epidemiologica sulle  malformazioni congenite,
afferendo  a specifici  registri  regionali,  interregionali e  delle
province  autonome;  i  relativi  dati confluiscono  in  un  registro
nazionale  sulle malformazioni  congenite,  tenuto presso  l'Istituto
superiore di sanita'.