Art. 2. Controllo per l'individuazione e per il trattamento dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria 1. Al fine di individuare precocemente e di trattare tempestivamente l'ipotiroidismo congenito e la fenilchetonuria nell'intero territorio nazionale, i nuovi nati sono sottoposti ad apposito controllo, obbligatorio e gratuito. 2. Il prelievo di sangue necessario alla diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria deve essere eseguito, dal terzo al quinto giorno dalla nascita, da un sanitario della struttura pubblica o privata in cui avviene il parto e, in caso di parto a domicilio, dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto. Qualora la degenza del neonato in struttura pubblica o privata abbia termine prima del terzo giorno dalla nascita il prelievo e' effettuato all'atto della dimissione; e', comunque, garantita l'offerta attiva della ripetizione dello stesso entro il quinto giorno. 3. Il campione di sangue deve essere raccolto su apposito cartoncino; il sanitario o la struttura che hanno effettuato il prelievo sono tenuti a provvedere all'invio del campione al Centro di screening entro le 48 ore successive al prelievo stesso. Il cartoncino, firmato dal sanitario o dal responsabile della struttura in cui e' stato effettuato il prelievo, deve contenere, oltre alle generalita' del neonato, l'eta' gestazionale nonche' il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di telefono di chi esercita la potesta' parentale o la tutela del neonato. 4. In caso di sospetta patologia il risultato e' immediatamente comunicato, secondo la procedura individuata dalla regione, a chi esercita la potesta' parentale o la tutela del neonato e alla struttura che ha eseguito il prelievo per i successivi accertamenti diagnostici. 5. Qualora la diagnosi biochimica risulti confermata, questa e' immediatamente comunicata, secondo la procedura individuata dalla Regione, a chi esercita la potesta' parentale o la tutela del neonato ed alla struttura che ha eseguito il prelievo, al fine di garantire il tempestivo trattamento terapeutico presso il Centro di cura e controllo. In caso di esito negativo il Centro di screening assicura la periodica comunicazione dei risultati degli accertamenti effettuati alla struttura che ha eseguito il prelievo. 6. L'individuazione dei Centri di screening e dei Centri di cura e controllo a cui indirizzare i pazienti per il trattamento e' effettuata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Allo scopo di garantire efficacia ed economicita' si raccomanda la presenza o l'istituzione di un centro di screening per non menodi 60.000 nuovi nati, istituendo quindi Centri interregionali o interprovinciali per le regioni e le province autonome con natalita' limitata. I Centri di cura e controllo devono essere individuati, preferibilmente, nell'ambito del territorio regionale e delle province autonome. 7. A fini di programmazione sanitaria, i Centri di screening ed i Centri di cura e controllo sono tenuti a comunicare i dati epidemiologici e le informazioni relative all'attivita' svolta alla regione o alla provincia autonoma, presso cui deve essere istituito un registro regionale o interregionale, ed all'Istituto superiore di sanita' ove devono confluire i dati in apposito registro nazionale.