Art. 2.
         Controllo per l'individuazione e per il trattamento
        dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria
  1.   Al   fine   di   individuare  precocemente   e   di   trattare
tempestivamente  l'ipotiroidismo   congenito  e   la  fenilchetonuria
nell'intero  territorio nazionale,  i nuovi  nati sono  sottoposti ad
apposito controllo, obbligatorio e gratuito.
  2.  Il   prelievo  di  sangue  necessario   alla  diagnosi  precoce
dell'ipotiroidismo  congenito  e  della fenilchetonuria  deve  essere
eseguito, dal terzo  al quinto giorno dalla nascita,  da un sanitario
della struttura pubblica o privata in cui avviene il parto e, in caso
di parto a domicilio, dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito
al  parto. Qualora  la degenza  del neonato  in struttura  pubblica o
privata  abbia  termine  prima  del terzo  giorno  dalla  nascita  il
prelievo  e'  effettuato  all'atto della  dimissione;  e',  comunque,
garantita l'offerta  attiva della  ripetizione dello stesso  entro il
quinto giorno.
  3.  Il  campione  di  sangue   deve  essere  raccolto  su  apposito
cartoncino;  il sanitario  o  la struttura  che  hanno effettuato  il
prelievo sono tenuti a provvedere all'invio del campione al Centro di
screening  entro  le  48  ore   successive  al  prelievo  stesso.  Il
cartoncino, firmato dal sanitario  o dal responsabile della struttura
in cui  e' stato effettuato  il prelievo, deve contenere,  oltre alle
generalita'  del neonato,  l'eta'  gestazionale nonche'  il nome,  il
cognome,  l'indirizzo,  il numero  di  telefono  di chi  esercita  la
potesta' parentale o la tutela del neonato.
  4. In  caso di  sospetta patologia  il risultato  e' immediatamente
comunicato,  secondo la  procedura individuata  dalla regione,  a chi
esercita  la  potesta' parentale  o  la  tutela  del neonato  e  alla
struttura che ha  eseguito il prelievo per  i successivi accertamenti
diagnostici.
  5.  Qualora la  diagnosi biochimica  risulti confermata,  questa e'
immediatamente  comunicata, secondo  la  procedura individuata  dalla
Regione, a chi esercita la potesta' parentale o la tutela del neonato
ed alla struttura  che ha eseguito il prelievo, al  fine di garantire
il  tempestivo trattamento  terapeutico presso  il Centro  di cura  e
controllo. In caso di esito  negativo il Centro di screening assicura
la   periodica  comunicazione   dei   risultati  degli   accertamenti
effettuati alla struttura che ha eseguito il prelievo.
  6. L'individuazione dei Centri di screening  e dei Centri di cura e
controllo  a  cui  indirizzare  i  pazienti  per  il  trattamento  e'
effettuata dalla  regione e  dalle province autonome  di Trento  e di
Bolzano.  Allo  scopo  di  garantire  efficacia  ed  economicita'  si
raccomanda la presenza o l'istituzione  di un centro di screening per
non menodi 60.000 nuovi nati, istituendo quindi Centri interregionali
o  interprovinciali  per  le  regioni  e  le  province  autonome  con
natalita'  limitata.  I Centri  di  cura  e controllo  devono  essere
individuati, preferibilmente, nell'ambito  del territorio regionale e
delle province autonome.
  7. A fini  di programmazione sanitaria, i Centri di  screening ed i
Centri  di  cura  e  controllo   sono  tenuti  a  comunicare  i  dati
epidemiologici e  le informazioni relative all'attivita'  svolta alla
regione o alla  provincia autonoma, presso cui  deve essere istituito
un registro regionale o  interregionale, ed all'Istituto superiore di
sanita' ove devono confluire i dati in apposito registro nazionale.