Art. 3.
                    Controllo per l'individuazione
               ed il trattamento della fibrosi cistica
  1.  L'individuazione  di  portatori asintomatici  in  famiglie  con
almeno  un componente  affetto da  fibrosi cistica,  viene effettuata
attraverso la  consulenza genetica  presso il centro  di riferimento,
regionale o delle province autonome, competente.
  2.  Qualora  la  sorveglianza   di  questa  patologia,  secondo  la
programmazione regionale, comprenda interventi di screening neonatale
che  presentino   ancora  carattere  sperimentale,   questi  verranno
eseguiti sotto  il controllo del  centro di riferimento,  regionale e
delle province autonome, competente.
  3. In caso  di sospetto o di diagnosi accertata,  il paziente viene
inviato  al  centro  di   riferimento,  regionale  o  delle  province
autonome, competente.
  4.  Si raccomanda  la  promozione di  campagne  di informazione  ed
educazione  sanitaria  rivolte  alla  popolazione  e  agli  operatori
sanitari  per  una  diffusa   sensibilizzazione  sulla  patologia  in
questione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 luglio 1999
                                              Il Presidente
                                        del Consiglio dei Ministri
                                                D'Alema
Il Ministro della sanita'
        Bindi