Art. 3. Controllo per l'individuazione ed il trattamento della fibrosi cistica 1. L'individuazione di portatori asintomatici in famiglie con almeno un componente affetto da fibrosi cistica, viene effettuata attraverso la consulenza genetica presso il centro di riferimento, regionale o delle province autonome, competente. 2. Qualora la sorveglianza di questa patologia, secondo la programmazione regionale, comprenda interventi di screening neonatale che presentino ancora carattere sperimentale, questi verranno eseguiti sotto il controllo del centro di riferimento, regionale e delle province autonome, competente. 3. In caso di sospetto o di diagnosi accertata, il paziente viene inviato al centro di riferimento, regionale o delle province autonome, competente. 4. Si raccomanda la promozione di campagne di informazione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione e agli operatori sanitari per una diffusa sensibilizzazione sulla patologia in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro della sanita' Bindi