Art. 2.

  L'erogazione  dei  contributi e'  subordinata  alla  stipula con  i
soggetti  responsabili  dell'attuazione  dei programmi,  di  apposite
convenzioni, redatte ai  sensi dell'art. 3, comma 6,  del decreto del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri 3 novembre  1994, n.  773, da
effettuarsi entro 15 mesi dalla data del presente decreto.