Art. 2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla stipula con i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi, di apposite convenzioni, redatte ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da effettuarsi entro 15 mesi dalla data del presente decreto.