Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del titolo alcolometrico e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno dei territori dei comuni ricadenti, anche solo in parte, all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti della zona d'origine oppure con mosto concentrato rettificato o con concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali in materia. I tipi spumanti devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione in bottiglia o autoclave. Per il tipo vendemmia tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da consentire l'acquisizione delle caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione ed essere raccolte non prima del 15 settembre. La resa massima delle uve in vino, compresi gli arricchimenti e le eventuali aggiunte occorrenti per la elaborazione dei tipi spumanti o ammesse per il tipo rosso riserva, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi, ad eccezione dei tipi rosati per i quali non puo' superare il 65% ed il tipo vendemmia tardiva per il quale non puo' essere superiore al 60%. Qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5% non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Alcamo"; se la resa supera detti limiti di oltre il 5% tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata. Pertanto la resa massima di vino per ettaro non potra' superare gli 84 ettolitri per i tipi bianchi, i 77 ettolitri per i tipi rossi, i 78 ettolitri per i tipi rosati ed i 48 ettolitri per il tipo vendemmia tardiva. Il tipo rosso riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in contenitori di legno, a decorrere dal 1 dicembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" e' ammesso l'affinamento in legno. Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche incidenti sullo stesso territorio.