Art. 5.
                      Norme per la vinificazione

  Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compresi  l'invecchiamento
obbligatorio,   l'arricchimento  del   titolo   alcolometrico  e   la
spumantizzazione, devono essere  effettuate all'interno dei territori
dei comuni ricadenti, anche solo  in parte, all'interno della zona di
produzione delimitata al precedente art. 3.
  E' consentito l'arricchimento dei mosti  e dei vini di cui all'art.
1,  nei limiti  stabiliti dalle  norme comunitarie  e nazionali,  con
mosti concentrati  ottenuti da uve  dei vigneti della  zona d'origine
oppure  con  mosto concentrato  rettificato  o  con concentrazione  a
freddo o altre tecnologie consentite.
  Le diverse  tipologie previste dall'art. 1  devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali in materia.
  I  tipi   spumanti  devono   essere  ottenuti   esclusivamente  per
rifermentazione in bottiglia o autoclave.
  Per  il  tipo  vendemmia  tardiva  le uve  devono  aver  subito  un
appassimento  sulla pianta  tale da  consentire l'acquisizione  delle
caratteristiche previste  dal presente disciplinare di  produzione ed
essere raccolte non prima del 15 settembre.
  La resa massima delle uve in  vino, compresi gli arricchimenti e le
eventuali aggiunte occorrenti per la elaborazione dei tipi spumanti o
ammesse per il  tipo rosso riserva, non deve essere  superiore al 70%
per tutti i tipi,  ad eccezione dei tipi rosati per  i quali non puo'
superare il  65% ed il tipo  vendemmia tardiva per il  quale non puo'
essere  superiore  al  60%.  Qualora la  resa  superi  detti  limiti,
l'eccedenza, fino al 5% non  ha diritto alla denominazione di origine
controllata "Alcamo"; se  la resa supera detti limiti di  oltre il 5%
tutta la  produzione perde il  diritto alla denominazione  di origine
controllata.
  Pertanto la resa massima di vino per ettaro non potra' superare gli
84 ettolitri per i  tipi bianchi, i 77 ettolitri per  i tipi rossi, i
78  ettolitri  per i  tipi  rosati  ed i  48  ettolitri  per il  tipo
vendemmia tardiva.
  Il  tipo  rosso riserva,  prima  dell'immissione  al consumo,  deve
essere  sottoposto ad  un periodo  di invecchiamento  obbligatorio di
almeno 2  anni, di  cui almeno  sei mesi in  contenitori di  legno, a
decorrere dal 1 dicembre dell'anno di raccolta delle uve.
  Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" e'
ammesso l'affinamento in legno.
  Per i vini  di cui all'art. 1 la scelta  vendemmiale e' consentita,
ove ne sussistano  le condizioni di legge, verso  le denominazioni di
origine controllata  e le  indicazioni geografiche  tipiche incidenti
sullo stesso territorio.