Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, baglio, tenuta, podere, fondo e similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Fatta eccezione per i tipi spumanti per i quali e' facoltativa, cosi' come in alternativa puo' essere riportata l'annata di sboccatura, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per il tipo vendemmia tardiva non e' obbligatorio riportare in etichetta la menzione al colore bianco. Per i tipi spumanti la menzione al colore bianco o rosato puo' seguire, in etichetta, quella della categoria merceologica.