Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione

  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle previste  e  disciplinate dal  presente disciplinare,  ivi
compresi  gli  aggettivi fine,  scelto,  selezionato  e similari.  E'
tuttavia consentito  l'uso di indicazioni che  facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi   privati,  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  vigna,  viticoltore,  fattoria,  baglio,
tenuta, podere, fondo e similari  sono consentite in osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
  Fatta eccezione  per i  tipi spumanti per  i quali  e' facoltativa,
cosi'  come   in  alternativa  puo'  essere   riportata  l'annata  di
sboccatura, sulle  bottiglie o altri  recipienti contenenti i  vini a
denominazione di  origine controllata  "Alcamo" deve  sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  Per  il tipo  vendemmia tardiva  non e'  obbligatorio riportare  in
etichetta la menzione al colore bianco.
  Per i  tipi spumanti  la menzione  al colore  bianco o  rosato puo'
seguire, in etichetta, quella della categoria merceologica.