Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  In   dipendenza  della   situazione  di   crisi  internazionale
riguardante anche il bacino  Adriatico e' consentito, in applicazione
delle norme previste  dal regolamento (CE) n.  2468/98 del Consiglio,
del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per
le  navi  iscritte  nei compartimenti  marittimi  dell'Adriatico  nel
periodo compreso tra il 4 giugno 1999  ed il 15 luglio 1999. Il fermo
volontario  effettuato dal  14  maggio  1999 a  l  3  giugno 1999  e'
riconosciuto, nei  compartimenti a  maggior rischio, sulla  scorta di
elementi probanti attestati dalle competenti autorita' marittime.
  2. In conseguenza del  fermo di cui al comma 1,  il Ministro per le
politiche agricole e'  autorizzato a concedere alle  imprese di pesca
un premio,  (( che  non concorre  alla formazione  del reddito  ed e'
scomputato dalla base imponibile  determinata a norma dell'articolo 5
del decreto  legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, ))  rapportato ai
parametri previsti  dalle tabelle 3  e 4 dell'allegato III  al citato
regolamento  (CE)  n.  2468/98   del  Consiglio,  ed  una  indennita'
giornaliera,  determinata con  il  decreto  di cui  al  comma 3,  per
garantire  a  ciascun  membro  dell'equipaggio  imbarcato  il  minimo
contrattuale ed  i relativi oneri previdenziali  ed assistenziali. ((
All'onere derivante  dall'attuazione del presente comma,  valutato in
lire  10.000  milioni  annue,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
1999, allo  scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.  Il Ministro del tesoro, del  bilancio e della
programmazione  economica e'  autorizzato  ad  apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
  3. Le modalita' di attuazione del  fermo, l'entita' del premio e le
relative erogazioni  sono definite  con decreto  del Ministro  per le
politiche agricole, sentiti la  Commissione consultiva centrale della
pesca marittima  ed il Comitato  nazionale per la conservazione  e la
gestione delle risorse biologiche del mare.
  4. Il Ministero per le  politiche agricole si avvale dell'attivita'
delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate
e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 60.000 milioni,  si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' del Fondo centrale per  il credito peschereccio di cui
alla legge 17 febbraio 1982,  n. 41, e successive modificazioni. Tale
somma e' versata su  conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso
la Tesoreria centrale  dello Stato, in misura di  lire 30.000 milioni
sul  conto denominato  "Ministero del  tesoro -  Fondo di  attuazione
delle politiche comunitarie: finanziamenti  nazionali" e in misura di
lire  30.000 milioni  sul conto  denominato "Ministero  del tesoro  -
Fondo di  attuazione delle politiche comunitarie:  finanziamenti CE".
In  relazione   ai  cofinanziamenti   comunitari  si   provvedera'  a
reintegrare  il Fondo  centrale per  il credito  peschereccio con  le
modalita' di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  6. E'  istituita, (( senza  oneri aggiuntivi a carico  del bilancio
dello Stato,  )) una unita' di  crisi presieduta dal Ministro  per le
politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze
dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.
          Riferimenti normativi:
            -    Il regolamento  (CE) n.  2468/98 del  Consiglio, del
          3 novembre 1998,   che   definisce  i    criteri    e    le
          condizioni    degli    interventi  comunitari a   finalita'
          strutturale    nel  settore    dell'acquacoltura  e   della
          trasformazione   e   commercializzazione      dei  relativi
          prodotti, e' stato pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale
          delle Comunita' europee n.  L 312 del 20 novembre 1998.
            -  Il  testo  dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 recante:
          "Istituzione  dell'imposta    regionale  sulle    attivita'
          produttive,    revisione  degli scaglioni, delle aliquote e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale    regionale  a tale imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali", e' il seguente:
            "Art. 5 (Determinazione  del  valore  della    produzione
          netta  dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)
          e b) ) . - 1. Per i soggetti di  cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera    a),  non esercenti le attivita'   di   cui  agli
          articoli  6 e  7,  la   base   imponibile   e'  determinata
          dalla  differenza  tra la somma delle voci del valore della
          produzione  di cui  al primo  comma, lettera  A), dell'art.
          2425 del codice   civile e   la somma   dei  costi    della
          produzione  indicati nei numeri 6,  7, 8, 10, lettere  a) e
          b), 11  e 14 della lettera  B) del medesimo comma.
            2.  Per  i  soggetti   di cui al comma 1 non  tenuti alla
          redazione del conto economico a norma  dell'art.  2425  del
          codice  civile  e  per quelli di cui  all'art. 3, comma  1,
          lettera  b), in regime   di contabilita'  ordinaria,  anche
          per  opzione,  la  base  imponibile  e'  determinata  dalla
          differenza  tra la  somma  dei  ricavi, dei   proventi    e
          degli    altri componenti  reddituali classificabili  nelle
          voci   del valore   della produzione   di  cui    al  primo
          comma,  lettera  A), dell'art.  2425 del codice civile e la
          somma dei costi classificabili nei  numeri  6,  7,  8,  10,
          lettere  a)  e  b),  11  e 14 della tabella B) del medesimo
          comma.
            3. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
          in regime di contabilita' semplificata, la base  imponibile
          e'   determinata   dalla  differenza  tra  l'ammontare  dei
          corrispettivi delle cessioni dei beni e delle   prestazioni
          dei  servizi  di    cui all'art. 53 del   testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22    dicembre  1986,  n. 917,   e delle
          rimanze finali  di cui agli articoli 59  e  60  del  citato
          testo  unico, e l'ammontare dei costi delle  materie prime,
          sussidiarie  e di   consumo,   delle merci,   dei  servizi,
          delle    esistenze iniziali   di cui  ai medesimi  articoli
          del predetto  testo  unico  e  dell'ammortamento  dei  beni
          materiali    e  immateriali.  Si  applicano,  comunque,   i
          principi di cui al comma 2".
            -  Si   riporta l'allegato   III del regolamento  (CE) n.
          2468/98 del Consiglio,  soprariportato,  comprensivo  delle
          tabelle 3 e 4.
----> Vedere allegato a pag. 10 e 11 della G.U. <----
            -    La   legge   17   febbraio   1982,    n.  41,  reca:
          "Piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
          marittima".
            -   La  legge    16  aprile    1987,    n.  183,    reca:
          "Coordinamento        delle    politiche        riguardanti
          l'appartenenza    dell'Italia  alle   Comunita' europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno agli  atti normativi
          comunitari".