Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico e' consentito, in applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 a l 3 giugno 1999 e' riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorita' marittime. 2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, (( che non concorre alla formazione del reddito ed e' scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, )) rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennita' giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. (( All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 3. Le modalita' di attuazione del fermo, l'entita' del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare. 4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attivita' delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma e' versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE". In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvedera' a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalita' di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 6. E' istituita, (( senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, )) una unita' di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione. Riferimenti normativi: - Il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 312 del 20 novembre 1998. - Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", e' il seguente: "Art. 5 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) ) . - 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 2425 del codice civile e per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della tabella B) del medesimo comma. 3. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilita' semplificata, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli del predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma 2". - Si riporta l'allegato III del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, soprariportato, comprensivo delle tabelle 3 e 4. ----> Vedere allegato a pag. 10 e 11 della G.U. <---- - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".