IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con il quale e' stato previsto che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero; Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. a), b) e c); Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998; Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni gia' previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998; Tenuto conto della comunicazione 97/c 281/03 della commissione delle Comunita' europee agli Stati membri, a norma dell'art. 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine; Tenuto conto della direttiva 98/29/CE del Consiglio dell'Unione europea del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine; Vista la delibera concernente le operazioni e le categorie dei rischi assicurabili dalla SACE, adottata dalla V Commissione permanente il 2 giugno 1999; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Delibera: Art. 1. Rischi assicurabili 1.1 L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e' autorizzato ad assumere in assicurazione e in riassicurazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i seguenti rischi: 1.1.1 rischio di produzione (rischio di mancato recupero dei costi di produzione); il rischio di produzione si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato, o la produzione dei prodotti ordinati, e' interrotta, di norma, per un periodo di sei mesi consecutivi, purche' tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o piu' degli eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati all'art. 2; 1.1.2 rischio del credito; il rischio del credito si realizza quando l'assicurato non puo' ottenere il pagamento, parziale o totale, degli importi o dei corrispettivi dovutigli entro tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o piu' degli eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati all'art. 2; 1.1.3 rischio di mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle cauzioni, depositi o anticipazioni indicati al punto 3.1.8 dell'art. 3, in dipendenza degli EGS previsti per il rischio del credito; 1.1.4 rischio di escussione, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali, delle fidejussioni indicate al punto 3.1.7 dell'art. 3; 1.1.5 rischio di distruzione o danneggiamento di beni connessi all'operazione assicurata, in dipendenza dell'EGS previsto alla lettera i) dell'art. 2; 1.1.6 rischio di requisizione, di confisca o di altro comportamento e/o atto autoritativo ed arbitrario da parte di uno Stato estero che impedisca la riesportazione o la libera disponibilita' di beni connessi all'operazione assicurata; 1.1.7 rischio degli investimenti all'estero dell'operatore o dell'impresa nazionale (anche costituita senza fini di lucro) che costituisca un'impresa all'estero oppure controlli o partecipi anche indirettamente mediante societa' costituite all'estero controllate dall'impresa nazionale medesima - a societa' e imprese all'estero; il rischio si articola in: (i) rischio di perdite del capitale investito all'estero a causa di perdite patrimoniali da parte dell'impresa costituita, controllata o partecipata all'estero o di definitiva impossibilita' della prosecuzione della sua attivita' in dipendenza degli EGS di cui alle lettere d) ed i) dell'art. 2; (ii) rischio di perdite da parte dell'operatore o dell'impresa nazionale riguardo a somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti - incluso, pertanto, anche il reddito - in relazione all'investimento all'estero (anche per finanziamenti effettuati o garantiti in favore dell'impresa costituita all'estero oppure rinvenienti dalla cessione dell'investimento), in dipendenza del verificarsi degli EGS previsti alle lettere d), e), f), g) ed i) dell'art. 2; 1.1.8 rischio di variazione del corso dei cambi per contratti stipulati in valute estere e per offerte formulate dagli operatori nazionali al fine di partecipare ad aste o appalti indetti da committenti esteri; 1.1.9 rischio di variazione dei prezzi internazionali delle merci ottenute a seguito di operazioni di countertrade, limitatamente alle merci che siano quotate nelle borse merci; 1.1.10 rischio di mancato rimborso di finanziamenti concessi da banche ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni, nonche' a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione.