Art. 2. Eventi generatori di sinistro (EGS) 2.1 Gli eventi generatori di sinistro (EGS) che concorrono alla delimitazione causale dei rischi di cui all'art. 1 sono: a) insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, se del caso, del suo garante; b) inadempimento del debitore e, se del caso, del garante intendendosi con tale locuzione non solo il mancato adempimento dell'obbligazione del debitore/garante di pagare il creditore, ma anche il mancato adempimento di tutte le restanti obbligazioni connesse allo svolgimento dell'operazione assicurata, siano esse pecuniarie o meno, compreso il caso di mancato rispetto di impegni contrattuali di enti pubblici o privati che costituiscano garanzie collaterali di finanziamenti strutturati; c) risoluzione o rifiuto arbitrari intendendosi con tale locuzione la decisione dell'acquirente in un'operazione sia di credito fornitore, sia di credito acquirente, di sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l'accettazione delle merci e/o dei servizi, senzaaverne la facolta' giuridica nell'ambito dell'ordinamento normativo vigente al momento della stipula del contratto stesso; d) decisione di un Paese estero intendendosi con tale locuzione ogni atto, comportamento o decisione del governo di un Paese diverso dal Paese dell'assicuratore, compresi atti comportamenti o decisioni di enti pubblici equiparati ad interventi del governo, che: (i) ostacolino l'esecuzione della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale oppure (ii) conducano alla nazionalizzazione, espropriazione, senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorita' straniera, all'assunzione di altri comportamenti o provvedimenti lesivi posti in essere dalla stessa autorita' a danno dell'impresa italiana o dell'impresa costituita, posseduta o partecipata all'estero oppure (iii) incidano sugli investimenti all'estero modificando in modo unilaterale accordi generali o particolari di protezione o realizzazione di detti investimenti oppure (iv) modifichino gli impegni contrattuali sottoscritti da autorita' governative nel contesto di finanziamenti strutturati oppure (v) determinino cambiamenti del quadro normativo/regolamentare nell'ambito del quale era stato specificamente progettato il finanziamento strutturato; e) moratoria generale disposta dal governo del Paese del debitore; da quello di un eventuale Paese terzo per il cui tramite dovesse essere effettuato il pagamento a norma della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale oppure dal governo del Paese nel quale e' stato effettuato l'investimento all'estero o e' stata costituita la societa' o impresa all'estero; f) mancato trasferimento valutario causato da eventi politici o problemi economici sopraggiunti fuori dall'Italia, oppure da disposizioni legislative o amministrative adottate all'estero che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate a titolo della convenzione di credito acquirente, del contratto commerciale o ad altro titolo discendente dall'esecuzione dell'operazione assicurata; g) disposizioni legali adottate nel Paese del debitore o nel Paese nel quale e' stato effettuato l'investimento all'estero che conferiscano efficacia liberatoria ai versamenti effettuati dai debitori del Paese stesso anche se tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto commerciale, della convenzione di credito acquirente o delle obbligazioni derivanti dall'investimento all'estero, non raggiungono piu', a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, l'importo del debito al momento del trasferimento; h) nel caso di credito fornitore, o di contratto commerciale sottostante un credito acquirente, decisioni dell'Italia o di organismi internazionali (Unione europea, Organizzazione delle nazioni unite etc.), concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato membro e Paesi terzi - ad esempio, un divieto di esportazione - sempre che il Governo italiano non si faccia carico dei relativi effetti; i) circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori dall'Italia, quali guerra, guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, terrorismo, sabotaggio, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto o incidente nucleare, purche' i relativi effetti non siano altrimenti assicurati.