Art. 3. Operazioni assicurabili 3.1 Le operazioni assicurabili sono le seguenti: 3.1.1 esportazioni di merci e prestazioni di servizi, esecuzioni di studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1; 3.1.2 esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1; 3.1.3 crediti, a breve e a mediolungo termine, concessi da istituti bancari italiani od esteri a Stati e banche centrali esteri, a banche, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri - compresi enti e imprese costituiti per la realizzazione all'estero di uno specifico progetto alimentato da finanziamenti strutturati che basano il rimborso anche su garanzie collaterali, come la cessione in garanzia di crediti derivanti da contratti di vendita di prodotti o servizi - destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attivita' ad esse collegate, prestazione di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni all'estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'art. 1; 3.1.4 conferme o impegni similari caratterizzati da autonomia e irrevocabilita' da parte di istituti bancari italiani od esteri di aperture di credito legate ad esportazioni italiane o attivita' ad esse collegate, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni all'estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'art. 1; 3.1.5 crediti finanziari concessi da istituti bancari italiani ed esteri a Stati e banche centrali esteri o a mandatari di questi ultimi destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'articolo 1; 3.1.6 finanziamenti accordati da istituti bancari italiani ed esteri ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni nonche' a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione, a condizione che le operazioni di esportazione risultino coperte da garanzie ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.10 dell'art. 1; 3.1.7 prestazioni di fidejussioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare onde (i) poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero (ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero (iii) al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di altre prestazioni connesse al contratto stesso ovvero (iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero (v) per l'effettuazione di investimenti all'estero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni dell'impresa nazionale, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.4 dell'art. 1; 3.1.8 cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde (i) poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero (ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero (iii) al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori o di prestazioni connesse al contratto medesimo ovvero (iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero (v) per l'effettuazione di investimenti all'estero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni dell'impresa nazionale, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.8 dell'art. 1; 3.1.9 investimenti all'estero costituiti da apporti di capitali, di beni strumentali, di tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione ovvero effettuati mediante la concessione di finanziamenti con carattere di partecipazione o di garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.7 dell'art. 1; tali investimenti - siano essi diretti alla costituzione di una nuova impresa, all'acquisto o allo sviluppo dell'attivita' di una impresa esistente privata o in corso di privatizzazione - debbono essere caratterizzati dalla fondata previsione di effetti positivi non solo per il Paese che ospita l'investimento, ma anche per l'economia italiana; 3.1.10 locazioni anche finanziarie, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1; 3.1.11 depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6 dell'art. 1; 3.1.12 crediti derivanti da prestiti obbligazionari collegati anche ad operazioni di cartolarizzazione di crediti acquirente, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell'art. 1. 3.2 Nel caso di cui al punto 3.1.12 del precedente comma e nel caso in cui i crediti previsti ai punti 3.1.3 e 3.1.5 del precedente comma vengano concessi sotto forma di collocamento di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri beneficiari del credito, l'assicurazione - contratta, nel primo caso, dagli Istituti finanziari che curino la cartolarizzazione e, nel secondo caso, dagli istituti bancari - garantisce i portatori dei titoli o il veicolo fiduciario che li rappresenta relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell'art. 1. 3.3 Nel caso di lavori all'estero, la garanzia assicurativa puo' essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi personalita' giuridica di diritto estero, a condizione che in queste ultime imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione dell'impresa italiana all'impresa avente personalita' giuridica non italiana, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza. 3.4 Nel caso di partecipazione di imprese italiane a programmi di collaborazione internazionale che prevedano la commercializzazione del prodotto finale o di parti dello stesso ad opera di imprese o enti aventi personalita' giuridica di diritto estero, la copertura assicurativa puo' essere concessa all'impresa o ente estero. In tal caso, la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione dell'impresa italiana al programma di collaborazione internazionale, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione del prodotto finale, degli studi e delle progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza.