Art. 6. Crediti ceduti pro soluto 6.1 L'Istituto, nel caso che i crediti assicurati, siano essi del tipo "fornitore" o "acquirente", siano ceduti pro soluto, anche in parte, ad una banca nazionale od estera, e' autorizzato, previo accertamento della sussistenza di condizioni di tutela della gestione assicurativa, a proseguire il rapporto assicurativo con la banca cessionaria. Roma, 9 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 25