Art. 2.
  1. Nel  deliberare in  merito alla perdita  dei necessari  mezzi di
sussistenza, la direzione  generale della leva ed i  consigli di leva
debbono tener  conto, oltre  che delle tabelle  di cui  al precedente
art. 1, anche  delle seguenti obiettive situazioni,  se presenti, nel
nucleo familiare dell'arruolato:
  a) presenza di  congiunti affetti da gravi infermita'  per le quali
sono necessarie costose cure mediche;
  b)  situazioni debitorie  connesse  alla ricostruzione  di beni  di
vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali;
  c) precarie  situazioni familiari derivanti da  abbandono del tetto
coniugale da parte di uno dei genitori.
  2.  Le  condizioni che  precedono  debbono  essere documentate  con
valida certificazione.