Art. 2. 1. Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle tabelle di cui al precedente art. 1, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato: a) presenza di congiunti affetti da gravi infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche; b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali; c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori. 2. Le condizioni che precedono debbono essere documentate con valida certificazione.