Art. 3.
  Non  debbono essere  computati nel  reddito complessivo  del nucleo
familiare:
   1) le pensioni gli assegni e le indennita' di guerra;
  2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva
per infortunio;
  3) le rendite vitalizie  erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul
lavoro;
  4) le pensioni  della prefettura ai sensi dell'art.  12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e gli  assegni mensili di cui agli articoli 13
e  14 della  stessa legge  concessi  dalla prefettura  a coloro  che,
inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.
    Roma, 31 marzo 1999
                                     Il Ministro: Scognamiglio Pasini