Art. 3. Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare: 1) le pensioni gli assegni e le indennita' di guerra; 2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio; 3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro; 4) le pensioni della prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno. Roma, 31 marzo 1999 Il Ministro: Scognamiglio Pasini