Art. 3. Commissione di riserva per le aree protette terrestre e marina delle isole di Ventotene e Santo Stefano 1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonche' rendere - di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente - pareri tecnicoscientifici, e' istituita la Commissione di riserva. I pareri della Commissione di riserva devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la Commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonche' su quanto previsto dal successivo art. 7. 2. La Commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, e' costituita da tecnici qualificati ed e' composta da: un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede; un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; un rappresentante della regione Lazio; un rappresentante della provincia di Latina; due rappresentanti del comune di Ventotene; tre esperti designati dal Ministero dell'ambiente; un rappresentante del provveditorato agli studi di Latina; un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349; il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta. 3. La Commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche' sia' stata nominata la maggioranza dei suoi componenti 4. Dalla data del suo legittimo insediamento, la Commissione di riserva, di cui al presente articolo, subentra nelle funzioni della Commissione di riserva dell'area marina protetta denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano", nominata con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, che contestualmente cessa di essere operativa. 5. Le sedute della Commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. La Commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni ed organismi.