Art. 3.
        Commissione di riserva per le aree protette terrestre
          e marina delle isole di Ventotene e Santo Stefano
  1. Al fine  di formulare indirizzi e proposte nonche'  rendere - di
sua  iniziativa  o su  richiesta  dell'organismo  di gestione  o  del
Ministro dell'ambiente  - pareri tecnicoscientifici, e'  istituita la
Commissione di riserva.
  I pareri della Commissione di  riserva devono essere espressi entro
sessanta giorni dalla richiesta scaduti  i quali il parere si intende
favorevolmente espresso.
  In particolare  la Commissione  esprime un parere  obbligatorio sul
piano di  gestione e sul  relativo regolamento attuativo,  nonche' su
quanto previsto dal successivo art. 7.
  2. La Commissione  di riserva, nominata con  successivo decreto del
Ministro dell'ambiente,  e' costituita  da tecnici qualificati  ed e'
composta da:
  un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;
  un  rappresentante  del  Ministero  per   i  beni  e  le  attivita'
culturali;
   un rappresentante della regione Lazio;
   un rappresentante della provincia di Latina;
   due rappresentanti del comune di Ventotene;
   tre esperti designati dal Ministero dell'ambiente;
  un rappresentante del provveditorato agli studi di Latina;
  un  rappresentante   designato  dalle   associazioni  ambientaliste
riconosciute ai  sensi dell'art.  13, della legge  8 luglio  1986, n.
349;
   il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta.
  3. La Commissione di  riserva e' legittimamente insediata allorche'
sia' stata nominata la maggioranza dei suoi componenti
  4. Dalla  data del  suo legittimo  insediamento, la  Commissione di
riserva, di cui  al presente articolo, subentra  nelle funzioni della
Commissione di riserva dell'area marina protetta denominata "Isole di
Ventotene  e  Santo  Stefano",  nominata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente del 12 maggio 1998, che contestualmente cessa di essere
operativa.
  5.  Le sedute  della  Commissione  di riserva  sono  valide con  la
presenza  della maggioranza  assoluta dei  componenti e  le decisioni
sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  6. La Commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla
data  di insediamento  e viene  convocata almeno  una volta  ogni due
mesi. Gli oneri  per il funzionamento sono a  carico delle rispettive
amministrazioni ed organismi.