Art. 4.
                        Organismo di gestione
  1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto
dall'art. 17,  comma 1, della  legge 6 dicembre  1991, n. 394,  e' il
comune di Ventotene.
  Col  predetto  organismo  di gestione  il  Ministero  dell'ambiente
stipula  entro sessanta  giorni dall'entrata  in vigore  del presente
decreto una  apposita convenzione. Tale convenzione  dovra' prevedere
le relative  strutture ed il  personale da utilizzare  nella gestione
della riserva,  che opera alle dipendenze  dell'organismo di gestione
della riserva.
  2.  L'organismo  di  gestione,   su  specifica  autorizzazione  del
Ministro  dell'ambiente,   puo'  coinvolgere   altre  amministrazioni
territoriali nelle attivita' connesse al funzionamento della riserva.
  3. In  applicazione dell'art. 19,  comma 2, della legge  6 dicembre
1991,  n. 394,  all'organismo individuato  ai sensi  del comma  1 del
presente  articolo  e'  attribuita  altresi'  la  gestione  dell'area
naturale  marina  protetta denominata  "Isole  di  Ventotene e  Santo
Stefano", in  attuazione di  quanto disposto  dall'art. 5  del citato
decreto ministeriale del 12 dicembre 1997.