Art. 4. Organismo di gestione 1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' il comune di Ventotene. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che opera alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva. 2. L'organismo di gestione, su specifica autorizzazione del Ministro dell'ambiente, puo' coinvolgere altre amministrazioni territoriali nelle attivita' connesse al funzionamento della riserva. 3. In applicazione dell'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'organismo individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e' attribuita altresi' la gestione dell'area naturale marina protetta denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano", in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 12 dicembre 1997.