Art. 5. Piano di gestione e regolamento attuativo Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovra' redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo, relativi alla riserva e all'area marina protetta, che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.