Art. 5.
              Piano di gestione e regolamento attuativo
  Ai  fini  della gestione  della  riserva,  l'organismo di  gestione
dovra' redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui
al precedente art. 4, il piano di gestione ed il relativo regolamento
attuativo, relativi alla riserva e all'area marina protetta, che sono
adottati, entro  i tre  mesi successivi, dal  Ministro dell'ambiente,
sentita la  regione che e'  tenuta ad  esprimersi nei termini  di cui
all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.