Art. 6. Disciplina di tutela 1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresi', salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro- silvopastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli; b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumita' e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico- archeologico e naturale, se autorizzati; c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse; d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi; e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; g) l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia; h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali. 2. Fuori dei centri edificati sono vietati: a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalita' istitutive di cui all'art. 2, del presente decreto; b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, cosi' come definiti dall'art. 31, lettere c) e d),della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione: interventi di restauro conservativo e di risanamento igienicoedilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualita' naturalistica delle aree. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b), del primo comma, dell'art. 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva. 3. Nei perimetri dei centri edificati, cosi' come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, tutti gli interventi edilizi sono soggetti alle prescrizioni degli stessi strumenti, previa comunicazione all'organismo di gestione dell'area protetta, al fine di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l'esercizio delle potesta' previste dal comma 3, dell'art. 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.