Art. 6.
                         Disciplina di tutela
  1.  Fino all'entrata  in vigore  del  piano di  gestione, ai  sensi
dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8,  comma 5, dell'art. 6, comma 4, e
dell'art.  11, comma  3, della  legge 6  dicembre 1991,  n. 394,  nel
territorio della riserva sono vietati:
  a) la  cattura, l'uccisione,  il danneggiamento, il  disturbo della
fauna selvatica;  sono vietate altresi',  salvo nei territori  in cui
sono consentite le attivita' agro-  silvopastorali, la raccolta ed il
danneggiamento  delle  specie  vegetali,  nonche'  l'introduzione  di
specie   estranee,  vegetali   o   animali,   che  possano   alterare
l'equilibrio naturale,  ad eccezione di  quanto eseguito per  fini di
ricerca e di studio  previa autorizzazione dell'organismo di gestione
della riserva, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative
e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli;
  b)  il  taglio  e  la manomissione  della  vegetazione  arborea  ed
arbustiva  ad eccezione  degli interventi  necessari a  prevenire gli
incendi,  i danni  alla  pubblica incolumita'  e quelli  strettamente
indispensabili a  garantire la conservazione del  patrimonio storico-
archeologico e naturale, se autorizzati;
  c) l'apertura  e l'esercizio  di nuove cave  o la  riattivazione di
quelle dismesse;
  d)  ogni  forma di  stoccaggio  definitivo  (discarica) di  rifiuti
solidi e liquidi;
  e)  l'introduzione   di  qualsiasi   mezzo  di  distruzione   o  di
alterazione dei cicli biogeochimici;
  f) il  campeggio al di fuori  delle aree destinate a  tale scopo ed
appositamente attrezzate;
  g)  l'uso  di  fuochi  all'aperto,  con  l'esclusione  di  limitati
interventi  di bruciatura  dei  residui di  lavorazioni agricole  che
dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e
dalla macchia;
  h) il  sorvolo di velivoli  non autorizzati, salvo  quanto definito
dalle leggi sulla disciplina del volo.
  Restano salvi i diritti reali  e gli usi civici delle collettivita'
locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
  2. Fuori dei centri edificati sono vietati:
  a)   qualsiasi  mutamento   dell'utilizzazione   dei  terreni   con
destinazione diversa da quella  agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici
e idrogeotermici e sulle finalita'  istitutive di cui all'art. 2, del
presente decreto;
  b) l'esecuzione di nuove costruzioni  e la trasformazione di quelle
esistenti,  con  l'esclusione  dei seguenti  interventi,  cosi'  come
definiti dall'art. 31, lettere c) e  d),della legge 5 agosto 1978, n.
457, che  devono essere sottoposti  all'autorizzazione dell'organismo
di gestione:
  interventi    di   restauro    conservativo   e    di   risanamento
igienicoedilizio e di ristrutturazione  edilizia finalizzata al riuso
dei manufatti esistenti, per attivita' compatibili con l'aspetto e la
vocazione delle aree;
  interventi  miranti al  recupero ambientale  ed alla  conservazione
della qualita' naturalistica delle aree.
  Resta   ferma  la   possibilita'   di   realizzare  interventi   di
manutenzione ordinaria e  straordinaria di cui alle lettere  a) e b),
del primo  comma, dell'art. 31,  della legge  5 agosto 1978,  n. 457,
dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva.
  3. Nei perimetri dei centri  edificati, cosi' come delimitati dagli
strumenti  urbanistici vigenti,  tutti  gli  interventi edilizi  sono
soggetti   alle   prescrizioni   degli   stessi   strumenti,   previa
comunicazione all'organismo  di gestione dell'area protetta,  al fine
di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l'esercizio
delle  potesta' previste  dal comma  3,  dell'art. 6,  della legge  6
dicembre 1991, n. 394.