Art. 7. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio 1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono esseretrasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - 00181 Roma, via Assisi, 163, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime. 2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalita' indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva: a) i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati; b) le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione, ripetitori ed assimilabili. 3. Per gli interventi nonche' di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo statodei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvedera' ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori.