Art. 7.
              Modalita' di rilascio delle autorizzazioni
                 in regime autorizzativo transitorio
  1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4,
le  comunicazioni  e le  richieste  di  autorizzazione, previste  nel
presente decreto, devono esseretrasmesse al Ministero dell'ambiente -
Servizio conservazione  della natura -  00181 Roma, via  Assisi, 163,
che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.
  2. Nel  territorio della riserva  e fino all'entrata in  vigore del
piano di  gestione, salvo quanto  disposto dal precedente art.  6, al
fine  di   assicurare  il  rispetto  delle   finalita'  indicate  nel
precedente art.  2, sono  sottoposti ad  autorizzazione per  la parte
ricadente nell'area della riserva:
  a) i nuovi strumenti urbanistici  generali o attuativi e quelli non
ancora definitivamente approvati;
  b)  le opere  tecnologiche  quali linee  elettriche e  telefoniche,
acquedotti,   pozzi,   impianti   di   depurazione,   ripetitori   ed
assimilabili.
  3. Per gli interventi nonche' di  cui alla lettera b), del comma 2,
del  presente articolo,  che  siano  in corso  d'opera  alla data  di
entrata in  vigore delle  presenti norme,  i soggetti  titolari delle
opere trasmettono  al Ministero  dell'ambiente, ovvero  se costituito
all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data
in vigore del presente decreto,  l'elenco delle opere accompagnato da
una  relazione   dettagliata  sullo  statodei  lavori   e  contenente
l'indicazione  del  luogo ove  sono  depositati  i relativi  progetti
esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui
sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di
gestione, provvedera' ad ordinare, previa diffida in via cautelativa,
la sospensione dei lavori.