Art. 8.
              Modalita' di rilascio delle autorizzazioni
                  in regime autorizzativo generale
  Le  autorizzazioni  di cui  ai  precedenti  articoli  6 e  7,  sono
rilasciate dall'organismo  di gestione della riserva  statale, previo
parere della Commissione  di riserva da rendersi con  le modalita' di
cui al precedente art. 3, comma 1.