Art. 9. Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento 1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalita' istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalita', consentendo le attivita' tradizionali e le iniziative con dette finalita' compatibili. 2. Il piano di gestione della riserva e' relativo altresi' all'area marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano, prevedendo al riguardo iniziative ed interventi specificatamente finalizzate al migliore funzionamento di quest'ultima. 3. In sede di redazione del piano si procedera' a: acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area, innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti; suddividere, ove e' necessario, il territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela, che tenga conto dei valori naturalistici presenti; definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse. 4. La documentazione del piano deve comprendere: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche delle aree; b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socioeconomica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso; c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.