L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 29 luglio 1999, Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni; Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318; Visto, in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell'Autorita', dei piani e delle procedure di numerazione; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-bis, concernente gli accordi stipulati dall'Autorita', per lo svolgimento di funzioni di propria competenza, con il Ministero delle comunicazioni; Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'art. 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera a); Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997, concernente "Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Visto il "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il "Regolamento recante norme sulla modalita' di espletamento dei servizi audiotex e videotex"; Vista la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali"; Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione"; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la "Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998; Ritenuta la necessita' di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali l luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomunicazioni; Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della commissione stessa; Vista la posizione degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all'Autorita' dal presidente della commissione; Considerato che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla: attuazione graduale del "piano di numerazione per servizi" sulla base della prima cifra a partire dall'8 gennaio 2001, con mantenimento della cifra "0" (invece della cifra "4") per i servizi geografici allo scopo di non costringere gli utenti della rete fissa a modificare nuovamente la modalita' di selezione; indicazione della data dell'4 dicembre 1999 come data a partire dalla quale gli utenti dei servizi di addebito al chiamato potranno essere raggiunti esclusivamente mediante la selezione del codice 800; possibilita' di accedere tramite carrier selection ai servizi interni di rete dell'operatore selezionato; attribuzione dei codici 199X, 199XY e 199XYZ (dove X, XY e XYZ identificano l'operatore) ai servizi di numero unico e dei codici di tipo 178X, 178XY e 178XYZ che associano univocamente l'operatore ai servizi di numero personale; modalita' di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892 e possibilita' per l'operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto; modifica della disciplina dei codici per customer care, accesso a rete privata virtuale e identificativi dei punti di segnalazione sia a livello nazionale che internazionale. Considerata la necessita' di disporre, in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un piano dinamico e flessibile che tenga conto di: evoluzione della concorrenza ed estensione della gamma di servizi; innovazione dei servizi e delle prestazioni; efficienza allocativa dei numeri data l'importanza dell'ottimizzazione del loro utilizzo in un contesto dinamico e concorrenziale; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', nella riunione della commissione del 14 luglio 1999; Vista la decisione assunta nella medesima riunione della commissione del 14 luglio 1999 in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore; Udita la relazione conclusiva dell'ing. Mario Lari; Delibera: 1. E' approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed e' aggiornato entro il 31 gennaio 2000; i successivi aggiornamenti sono effettuati con cadenza semestrale, in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilita' delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione. 3. La revisione del piano di numerazione e delle modalita' di allocazione dei servizi in decade 1 alla luce dei criteri di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 13 della legge n. 249 del 1997 e' effettuata entro il 31 dicembre 1999. 4. I principali elementi del piano di numerazione e dei successivi aggiornamenti sono resi noti al pubblico entro il 30 ottobre 1999 secondo le modalita' di cui agli articoli 11, comma 7, e 19, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. 5. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 29 luglio 1999 Il presidente: Cheli