Dal 1 gennaio  1999 e' in vigore il regime  di riserva obbligatoria
del   SEBC  che   prevede  per   ciascuna  istituzione   soggetta  la
costituzione  di un  deposito in  contanti presso  la banca  centrale
nazionale a fronte dell'ammontare di  raccolta detenuta alla fine del
mese di riferimento.
  Fino  ad  oggi  le  banche  insediate  in  Italia  hanno  segnalato
l'ammontare dell'aggregato  soggetto a  riserva attraverso  un modulo
cartaceo (mod. 109  Vig.) da presentare presso  la competente Filiale
della Banca d'Italia.
  Ora, in conformita' con quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento
della  BCE  sull'applicazione  di  riserve  obbligatorie  minime,  la
comunicazione  dell'aggregato soggetto  a  riserva andra'  effettuata
nell'ambito  delle segnalazioni  statistiche, mediante  le specifiche
informazioni di cui  alla Sezione V della Matrice dei  Conti (cfr. 12
aggiornamento della Circolare n. 49).
  Pertanto, a partire dalla segnalazione  che si riferisce al mese di
luglio 1999 (periodo di mantenimento 24 agosto-23 settembre 1999), le
banche non dovranno piu' produrre il mod. 109 Vig.
  Peraltro, l'obbligo di presentazione del  mod. 109 Vig. permane nel
caso  di  errori nei  dati  segnalati  che determinino  una  modifica
dell'aggregato soggetto  a riserva (parte I)  relativamente a periodi
di mantenimento  (dal 1 gennaio  al 23 agosto  1999) per i  quali era
previsto  l'invio del  modulo;  in questi  casi,  infatti, le  banche
dovranno  presentare  un  mod.  109 Vig.  rettificativo  per  ciascun
periodo di mantenimento oggetto di modifica.
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  Le modifiche introdotte con il presente aggiornamento danno luogo a
una nuova versione  del Capitolo 3 del Titolo IX  delle Istruzioni di
Vigilanza il quale, data la rilevanza della materia, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                Il Governatore: Fazio