Dal 1 gennaio 1999 e' in vigore il regime di riserva obbligatoria del SEBC che prevede per ciascuna istituzione soggetta la costituzione di un deposito in contanti presso la banca centrale nazionale a fronte dell'ammontare di raccolta detenuta alla fine del mese di riferimento. Fino ad oggi le banche insediate in Italia hanno segnalato l'ammontare dell'aggregato soggetto a riserva attraverso un modulo cartaceo (mod. 109 Vig.) da presentare presso la competente Filiale della Banca d'Italia. Ora, in conformita' con quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, la comunicazione dell'aggregato soggetto a riserva andra' effettuata nell'ambito delle segnalazioni statistiche, mediante le specifiche informazioni di cui alla Sezione V della Matrice dei Conti (cfr. 12 aggiornamento della Circolare n. 49). Pertanto, a partire dalla segnalazione che si riferisce al mese di luglio 1999 (periodo di mantenimento 24 agosto-23 settembre 1999), le banche non dovranno piu' produrre il mod. 109 Vig. Peraltro, l'obbligo di presentazione del mod. 109 Vig. permane nel caso di errori nei dati segnalati che determinino una modifica dell'aggregato soggetto a riserva (parte I) relativamente a periodi di mantenimento (dal 1 gennaio al 23 agosto 1999) per i quali era previsto l'invio del modulo; in questi casi, infatti, le banche dovranno presentare un mod. 109 Vig. rettificativo per ciascun periodo di mantenimento oggetto di modifica. * * * Le modifiche introdotte con il presente aggiornamento danno luogo a una nuova versione del Capitolo 3 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza il quale, data la rilevanza della materia, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Governatore: Fazio