IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988; Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalita' per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresi', di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo; Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonche' per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale e' previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale; Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, e' stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni - poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate - per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota dilire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilita' della seconda fase del programma; Vista la propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale e' stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996; Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate, nell'ambito di tale quota assegnata, dalle regioni Abruzzo, Liguria e Toscana per alcuni interventi; Visto il parere espresso dal Ministero della sanita'; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Delibera: A valere sulle risorse assegnate alle regioni Abruzzo, Liguria, Toscana con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera. Restano a carico delle regioni gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A. L'Unita' di verifica degli investimenti pubblici procedera' agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 21 aprile 1999 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 117