Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 giugno 1999, entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1999. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 giugno 1999.