Art. 4.
  1.  Il controllo  di  stato  non e'  richiesto  per le  specialita'
medicinali  gia'  sottoposte  ad  analogo controllo  da  parte  delle
autorita' sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea
o con il quale esistano accordi bilaterali.
  2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio,
dovra' essere  fornita al  Ministero della sanita'  copia autenticata
del certificato originale di rilascio.