Art. 10
          CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
1.  Le  risorse  per  la  formazione  del  personale   delle   scuole
disponibili  nel  bilancio  del  Ministero  pubblica  istruzione sono
assegnate:
- per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;
- dal 10% al 15% all'amministrazione periferica;
- per non piu' dei 35% all'amministrazione centrale.
2. Data la particolarita' organizzativa del settore le risorse per la
formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di  musica,
previste  nel  bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono
assegnate  per  il  70%  alle  predette  istituzioni,  per   il   30%
all'ammininistrazione centrale.