Art. 10 CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate: - per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti; - dal 10% al 15% all'amministrazione periferica; - per non piu' dei 35% all'amministrazione centrale. 2. Data la particolarita' organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all'ammininistrazione centrale.