Art. 12 IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 1. Per raggiungere gli obiettivi definiti e' indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale. 2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. 3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualita' del servizio scolastico, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 2. 4. Le stesse opportunita', fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualita' di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione. Le predette opportunita' di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia ed elementari hanno un carattere di priorita'. 5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari. 6. Il Ministero ricerchera' tutte le utili convergenze con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Universita' Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi. 7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo stu- dio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici provinciali. 8. All'interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilita' professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualita' del servizio, garantisce che siano previste modalita' specifiche di articolazione dell'orario di lavoro. 9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di azione dall'amministrazione, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza e' considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. 10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze. 11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalita' la partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali da' luogo alla verifica degli esiti e alla certificazione. 12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione l'amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell'anno 1999- 2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. 13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce un'informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1, punto III del C.C.N.L.