Art. 12
 IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E LE CONDIZIONI DI
                           PARTECIPAZIONE
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti e' indispensabile garantire
pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque  giorni  nel
corso  dell'anno  scolastico  per  la  partecipazione a iniziative di
formazione  riconosciute  dall'amministrazione,  con  l'esonero   dal
servizio  e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze
brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura  compatibile
con  la qualita' del servizio scolastico, un'articolazione flessibile
dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione  a  iniziative
di  formazione riconosciute dall'amministrazione, anche in aggiunta a
quanto stabilito dal precedente comma 2.
4.  Le  stesse  opportunita',  fruizione  dei   cinque   giorni   e/o
adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale
docente  che  partecipa in qualita' di formatore, esperto e animatore
ad iniziative di  formazione  riconosciute  dall'amministrazione.  Le
predette   opportunita'   di   fruizione  di  cinque  giorni  per  la
partecipazione ad  iniziative  di  formazione  come  docente  o  come
discente  non  sono  cumulabili.  Il  completamento  della  laurea  e
l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in  servizio  nelle
scuole dell'infanzia ed elementari hanno un carattere di priorita'.
5.  La  formazione  dei  docenti  della scuola secondaria si realizza
anche mediante l'accesso a percorsi  universitari  brevi  finalizzati
all'integrazione  dei  piani  di  studio  in  coerenza  con  esigenze
derivanti dalle modifiche delle classi di  concorso  e  degli  ambiti
disciplinari.
6.  Il  Ministero  ricerchera'  tutte  le  utili  convergenze  con il
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e  Tecnologica
e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Universita' Italiane per
favorire   l'accesso   al  personale  interessato,  ivi  compreso  il
riconoscimento dei crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto  allo  stu-
dio,  ivi  compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti
nell'ambito  della  contrattazione  decentrata  presso   gli   uffici
scolastici provinciali.
8.  All'interno  delle  singole  scuole per il personale in servizio,
iscritto ai corsi di laurea a corsi di perfezionamento o a scuole  di
specializzazione,  con  particolare  riferimento  ai corsi utili alla
mobilita' professionale, alla riconversione e al reimpiego,  il  capo
di  istituto,  nei  termini compatibili con la qualita' del servizio,
garantisce che siano previste modalita' specifiche  di  articolazione
dell'orario di lavoro.
9.  Il  personale  che  partecipa  a  iniziative  di  formazione  che
rientrano  nei  programmi  di  azione  dall'amministrazione,   o   ad
iniziative  organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza
e' considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora  i  corsi  si
svolgano   fuori  sede,  la  partecipazione  ad  essi  comporta,  ove
spettante,  il  trattamento  di missione e il rimborso delle spese di
viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale  e
personalizzare  i  percorsi  formativi saranno favorite le iniziative
che fanno ricorso alla formazione a distanza e  all'apprendimento  in
rete  con  la previsione anche di particolari forme di attestazione e
di verifica di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo  e  della  valorizzazione  della
professionalita'  la  partecipazione alla formazione finalizzata agli
specifici istituti contrattuali da' luogo alla verifica degli esiti e
alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio  del  diritto  alla  formazione
l'amministrazione  scolastica  si  impegna  a  sperimentare nell'anno
1999- 2000 e a diffondere nel 2000-2001 un  sistema  di  informazione
sui  corsi  di formazione del personale della scuola ricorrendo anche
alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
13. A  livello  di  singola  scuola  il  capo  di  istituto  fornisce
un'informazione  preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per
l'aggiornamento ai soggetti sindacali di cui  all'art.  9,  comma  1,
punto III del C.C.N.L.