Art. 13
           IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attivita' di
aggiornamento e formazione destinate ai  docenti  e'  deliberato  dal
Collegio   coerentemente   con   gli   obiettivi   e  i  tempi  della
programmazione dell'attivita' didattica, considerando anche  esigenze
ed opzioni individuali.
Il  Piano  tiene,  conto  dei  contenuti  della Direttiva annuale del
Ministro e si puo' avvalere  delle  offerte  di  formazione  promosse
dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e
privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
- promosse prioritariamente dall'amministrazione;
-  progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche
in collaborazione con gli IRRSAE, con l'Universita' (anche in  regime
di  convenzione),  con  le associazioni professionali, con i soggetti
pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.