Art. 13 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attivita' di aggiornamento e formazione destinate ai docenti e' deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attivita' didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Piano tiene, conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si puo' avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative: - promosse prioritariamente dall'amministrazione; - progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRSAE, con l'Universita' (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati; - proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.