Art. 14
                  I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti  convengono  sulla  necessita'  di  superare  il  sistema
dell'autorizzazione  dei  corsi  di formazione e di aggiornamento, di
introdurre  il  principio  dell'accreditamento  degli  enti  o  delle
agenzie   per   la  formazione  del  personale  della  scuola  e  del
riconoscimento da  parte  dell'amministrazione  delle  iniziative  di
formazione.
2.  Sono  considerati  soggetti  qualificati  per  la  formazione del
personale della  scuola  le  universita',  i  consorzi  universitari,
interuniversitari,  gli  IRRSAE  e  gli istituti pubblici di ricerca.
Tenendo  conto  che  le  associazioni  del  personale  sono  ambienti
professionali   che   favoriscono   la   ricerca,  la  riflessione  e
l'elaborazione,  il  Ministero   puo'   riconoscere   come   soggetti
qualificati  associazioni  professionali  e associazioni disciplinari
collegate  a  comunita'  scientifiche,  sulla   base   dell'attivita'
formativa   svolta,   del  livello  di  diffusione  e  dell'effettiva
consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attivita'
di  ricerca  e  di  comunicazione  professionale  compiute  e   della
disponibilita' al monitoraggio, alla valutazione, all'ispezione.
3.  Il  Ministero,  sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le
OO.SS., definisce le procedure da  seguire  per  l'accreditamento  di
soggetti  - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di
per se' accreditati - per la realizzazione di progetti  di  interesse
generale. I criteri di riferimento sono:
-  la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalita'
contenute nello statuto;
- l'attivita' svolta per  lo  sviluppo  professionale  del  personale
della scuola;
- l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
- le capacita' logistiche e la stabilita' economica e finanziaria;
-  l'attivita'  di  ricerca  condotta  e le iniziative di innovazione
metodologica condotte nel settore specifico;
-  il  livello  di   professionalizzazione   raggiunto,   anche   con
riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti gia' avuti e
alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
-  la  padronanza  di  approcci  innovativi,  anche  in  relazione al
monitoraggio  e  alla  valutazione  di  impatto   delle   azioni   di
formazione;
-   il   ricorso   alle   tecnologie,   dell'informazione   e   della
comunicazione;
- la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche  dei
processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
- la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali
di lavoro;
-  la  disponibilita'  a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la
valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti  accreditati
di  cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti
di interesse generale promossi dall'amministrazione.
5.  Possono  proporsi  anche le istituzioni scolastiche, singole o in
rete e/o in consorzio, sulla  base  di  specifiche  competenze  e  di
adeguate infrastrutture.
6.  La  contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con
cui i soggetti  che  offrono  formazione  partecipano  a  i  progetti
definiti a livello territoriale.
7.  Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e
accreditati sono automaticamente  riconosciute  dall'amministrazione.
Possono essere riconosciute, inoltre, dall'amministrazione centrale e
periferica  -  ad  esclusione  di  convegni,  congressi  e  simposi -
iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi  da  quelli
previsti  ai  precedenti  commi  2 e 3, che rientrino negli obiettivi
generali definiti nella Direttiva annuale e  siano  coerenti  con  le
priorita'  definite  a  livello provinciale Tenendo anche conto degli
standard organizzativi il Ministero definisce  le  procedure  per  il
riconoscimento  dei  corsi  entro  60 giorni dalla sottoscrizione del
presente contratto.
8.  I  soggetti   qualificati,   accreditati   o   proponenti   corsi
riconosciuti  sono  tenuti  a  fornire al sistema informativo, di cui
all'art. 12, comma 12, l'informazione, secondo  moduli  standard  che
saranno  definiti,  relativa  alle  iniziative  proposte al personale
della scuola.