Art. 14 I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE 1. Le parti convengono sulla necessita' di superare il sistema dell'autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio dell'accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione. 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le universita', i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e l'elaborazione, il Ministero puo' riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunita' scientifiche, sulla base dell'attivita' formativa svolta, del livello di diffusione e dell'effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attivita' di ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilita' al monitoraggio, alla valutazione, all'ispezione. 3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per se' accreditati - per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono: - la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalita' contenute nello statuto; - l'attivita' svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola; - l'esperienza accumulata nel campo della formazione; - le capacita' logistiche e la stabilita' economica e finanziaria; - l'attivita' di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico; - il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti gia' avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze; - la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione; - il ricorso alle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione; - la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; - la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro; - la disponibilita' a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione. 4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione. 5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture. 6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano a i progetti definiti a livello territoriale. 7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute dall'amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre, dall'amministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorita' definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. 8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all'art. 12, comma 12, l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.