Art. 18
     FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO
1. Per le scuole collocate nelle  aree  a  rischio  l'amministrazione
promuove  e  sostiene  iniziative  di  formazione  in  relazione agli
obiettivi di prevenire, la dispersione scolastica, di  sviluppare  la
cultura  della  legalita',  nonche' di aumentare significativamente i
livelli di successo scolastico,  utilizzando  metodi  e  tecniche  di
elevata  efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo
ricorso   anche   alle   tecnologie   dell'informazione    e    della
comunicazione.
2. Partecipano alle attivita' di formazione, in relazione ai progetti
delle  scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ATA e i capi di
istituto.   I   corsi   che   terranno   conto   delle    indicazioni
dell'Osservatorio,  sono organizzati dalle scuole, singole o in rete,
e  si  avvalgono  della  collaborazione  di  soggetti  qualificati  o
accreditati,  nonche'  della  cooperazione  di  istituzioni  ed  enti
presenti sul territorio.