ART. 24
      CONTRATTO INTEGRATIVO ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999
1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui  al  comma  2
del  precedente art. 1 e' costituito dal presente articolo, integrato
dall'allegata tabella F.
2.  Per  l'anno  finanziario  1999,  l'utilizzazione  delle   risorse
disponibili,  i cui criteri di ripartizione sono fissati per l'intero
periodo quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente
art.6, rispettera' le seguenti priorita':
-  arricchimento   professionale   richiesto   dalle   modifiche   di
ordinamento  e  in  relazione  a  specifiche tematiche disciplinari e
trasversali;
- riconversione e riqualificazione professionale;
- promozione di percorsi formativi mirati  alla  cultura  delle  pari
opportunita';
-  progettazione  e  avvio  della formazione del personale docente in
relazione agli specifici istituti contrattuali;
- progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione dei personale
ATA;
- realizzazione della formazione dei capi di istituto;
3. La realizzazione delle priorita' indicate nel comma 2 avverra' con
il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio  per  la
formazione  relativi  all'esercizio finanziario 1999 e con l'utilizzo
delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le  finalita'  della
stessa  legge  e  con  le  procedure  di  ripartizione specificamente
previste e in corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti
in termini di miglioramento dell'attivita'  formativa  e  di  impatto
sulla  qualita'  dei  processi di insegnamento e di apprendimento, si
seguiranno i seguenti criteri:
- previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio, a
livello  nazionale  e  a   livello   regionale   da   progettare   in
collaborazione  con  l'Osservatorio  e  da  realizzare  anche  con il
coinvolgimento del servizio ispettivo tecnico;
-  inserimento  di  specifiche  attivita'  di   monitoraggio   e   di
valutazione nei progetti di interesse generale.
Sulla  base  del  contenuto  del presente articolo, il Ministro della
pubblica istruzione si impegna ad  emanare,  entro  30  giorni  dalla
firma del presente contratto, la Direttiva per l'anno 1999.