DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE Art. 25 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO 1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA e' corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e Al allegate al presente contratto: a) dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche nonche' al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. 2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennita' di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli art.33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma, 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilita' per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi e' assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L- Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L.. 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo e' ridotto nella stessa misura. 8. Nei confronti del personale, docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso in questione e' liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto. 9. Il compenso di cui trattasi e' assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica.