DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
                               Art. 25
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
1. A norma  dell'art.42,  comma  2  del  C.C.N.L.,  al  sottoelencato
personale  statale  docente  educativo  ed  ATA  delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA e' corrisposto, con le decorrenze a fianco  di
ciascuna  categoria  indicate,  un  compenso  individuale accessorio,
secondo le misure  lorde  mensili  indicate  nelle  tabelle  A  e  Al
allegate al presente contratto:
a)  dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA
con  rapporto  di  impiego  a  tempo  indeterminato  e  al  personale
insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b)   dalla   data  di  assunzione  del  servizio,  per  ciascun  anno
scolastico, al personale docente, educativo ed ATA  con  rapporto  di
impiego  a  tempo  determinato  su  posto  vacante  e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo  di  dieci
mesi  per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle
attivita' didattiche nonche' al  personale  insegnante  di  religione
cattolica con impiego di durata annuale.
2.    Limitatamente  all'anno  scolastico  1998-99, nei confronti del
personale  docente  a  tempo  determinato  con  supplenza  annuale  e
retribuzione  durante  i  mesi  estivi e per quello ATA con supplenza
annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato  per
i mesi di luglio e agosto 1999.
3.   Nei   confronti   dei   dirigenti   scolastici,   dei  direttori
amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene
corrisposto  nell'ambito  delle  indennita'   di   direzione   e   di
amministrazione  e  viene  pertanto disciplinato all'interno di detti
istituti retributivi di cui agli art.33 e 34.
4.  Il  compenso  individuale  accessorio  in  questione  spetta   al
personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma, 1 e
a  quello  indicato  nel  comma 2, in ragione di tante mensilita' per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato  o  situazioni
di stato assimilate al servizio;
5.  Per  i  periodi  di  servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato  al  personale
in  ragione  di  1/30  per  ciascun  giorno  di  servizio  prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di  cui  trattasi  e'
assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-
Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L..
7.  Per  i  periodi  di  servizio  prestati in posizioni di stato che
comportino la riduzione  dello  stipendio  il  compenso  medesimo  e'
ridotto nella stessa misura.
8.  Nei  confronti  del  personale,  docente  con  contratto  a tempo
determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente  ed
ATA con contratto part-time, il compenso in questione e' liquidato in
rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi e' assoggettato alle ritenute previste
per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le
direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10.  Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio
nell'anno  1999  integrano  la  dotazione  finanziaria  del  presente
istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11.   Eventuali   economie   che  dovessero  verificarsi  negli  anni
finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma  5,
del   C.C.N.L,   risorse   aggiuntive   del   fondo  dell'istituzione
scolastica.