Art. 26 IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. 1. A decorrere dal 1 settembre 1999 e' costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo dell'istituzione scolastica". Esso e' finalizzato a retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute, sull'organizzazione complessiva del lavoro nonche' delle attivita' e del servizio. Il fondo e' inoltre finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio. 2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle D, DI, D2 e E allegate al presente contratto.