Art. 26
                IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.
1. A decorrere dal 1 settembre 1999 e' costituito  nelle  istituzioni
scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado  comprese  le scuole speciali
statali  i  convitti   nazionali,   gli   educandati   femminili,   i
conservatori,  le accademie e gli istituti superiori per le industrie
artistiche  il   "fondo   dell'istituzione   scolastica".   Esso   e'
finalizzato a retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27,
28,  29,  30  e  31, rese dal personale docente, educativo ed ATA per
sostenere  il  processo  di  autonomia  scolastica,  con  particolare
riferimento  alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e
dalle  sue  ricadute,  sull'organizzazione  complessiva  del   lavoro
nonche'   delle  attivita'  e  del  servizio.  Il  fondo  e'  inoltre
finalizzato alla qualificazione  e  all'ampliamento  dell'offerta  di
istruzione  e  formazione anche in relazione alla domanda proveniente
dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono  fissate
nelle tabelle D, DI, D2 e E allegate al presente contratto.