Art. 27 RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER GLI ANNI 1999-2000 1. Il fondo e' alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dei centri di responsabilita' dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate nell'allegata tabella G; 2. Il fondo e' inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituzione scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati; 3. Il fondo e' infine alimentato, secondo quanto previsto dall'art.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste dall'art.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2 linea - non utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei compensi da corrispondere al personale docente a fronte della flessibilita' didattica. 4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente contratto: a) la quota gia' utilizzata per finanziare le indennita' di direzione e di amministrazione; b) la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI), finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado; 5. Per l'anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio e' pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12 dell'anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all'art.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora disapplicato. 6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono riservate: A) per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l'erogazione di una maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti nel successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle scuole sedi di centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e alle scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari; B) per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione: a) per l'assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di una quota di 1 miliardo, al fine di compensare le attivita' aggiuntive prestate dal personale del comparto scuola in servizio presso tali enti; b) per le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art. 34, comma 3; c) per una quota, pari a 500 milioni per l'erogazione al personale docente ed educativo dell'indennita' di bilinguismo e trilinguismo, nei casi in cui essa non sia gia' prevista a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente; d) per una quota pari a 2 miliardi per l'erogazione del compenso per l'effettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al personale educativo ed ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali e delle scuole speciali statali; e) per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior impegno del personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i criteri di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo art.29. 7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario confluiscono nel fondo dell'istituzione scolastica, 8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalita' nell'esercizio successivo. 9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1 e' effettuata sia a livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al numero dei posti previsti nell'organico di diritto per il personale docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.