Art. 27
        RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER GLI ANNI 1999-2000
1. Il fondo e'  alimentato  dalle  risorse  iscritte  agli  specifici
capitoli  dei centri di responsabilita' dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione  per  ciascun  anno  finanziario,
individuate nell'allegata tabella G;
2.  Il  fondo  e' inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle
vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate  dall'istituzione
scolastica  finalizzate  a  compensare  le prestazioni aggiuntive del
personale, ivi  comprese  quelle  derivanti  da  risorse  dell'Unione
Europea, da enti pubblici o soggetti privati;
3.   Il   fondo   e'   infine  alimentato,  secondo  quanto  previsto
dall'art.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4  agosto  1995,  dalle
risorse  previste  dall'art.41  dello stesso C.C.N.L., non utilizzate
per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello  stesso
art. 42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da disposizioni
legislative e dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 -
2 linea - non utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di
cui  al  medesimo  art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il
finanziamento dei compensi da corrispondere al  personale  docente  a
fronte della flessibilita' didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione
del presente contratto:
a) la quota gia' utilizzata per finanziare le indennita' di direzione
e di amministrazione;
b)  la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI),
finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del
fondo delle  istituzioni  scolastiche  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado;
5.  Per l'anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio e' pari a
4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e  a  2/12
per  i  conservatori  di  musica  e  le  accademie,  in  quanto,  con
precedente contrattazione decentrata nazionale,  rispettivamente  gli
8/12  e  i  10/12  dell'anzidetto  stanziamento di bilancio di cui al
precedente comma 1 sono stati attribuiti per finanziare il  fondo  di
cui   all'art.71   del   C.C.N.L.-Scuola   del  4  agosto  1995,  ora
disapplicato.
6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma  1
sono riservate:
A)  per  £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l'erogazione di
una maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri  contenuti
nel  successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie,
alle scuole sedi di centri territoriali permanenti  per  l'educazione
degli  adulti  e  alle  scuole  in  cui  siano  attivati corsi serali
curriculari;
B) per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione:
a) per l'assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di  una
quota  di  1  miliardo, al fine di compensare le attivita' aggiuntive
prestate dal personale del comparto scuola in  servizio  presso  tali
enti;
b)  per  le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art.  34,
comma 3;
c) per una quota, pari a 500 milioni per  l'erogazione  al  personale
docente  ed  educativo dell'indennita' di bilinguismo e trilinguismo,
nei casi in cui essa non sia  gia'  prevista  a  carico  di  soggetti
diversi   dall'Amministrazione   della   pubblica   istruzione  dalla
normativa vigente;
d) per una quota pari a 2 miliardi per l'erogazione del compenso  per
l'effettuazione  di  turni  notturni,  festivi  e notturno-festivi al
personale educativo ed ATA dei convitti nazionali,  degli  educandati
femminili statali e delle scuole speciali statali;
e)  per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior impegno del
personale  operante  nelle  istituzioni  scolastiche  con consistente
presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi.
La misura e i criteri di erogazione delle risorse  sono  disciplinati
dal successivo art.29.
7.  Le  somme  di  cui  al  precedente  comma 6 rimaste disponibili a
livello  centrale  e  provinciale  alla  fine  di  ciascun  esercizio
finanziario confluiscono nel fondo dell'istituzione scolastica,
8.   Le   somme   eventualmente   non  utilizzate  dalle  istituzioni
scolastiche alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate  per
le stesse finalita' nell'esercizio successivo.
9.  Allo  scopo  di  garantire la tempestiva ed efficace attribuzione
delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la  ripartizione  degli
stanziamenti  previsti  dal  precedente  comma  1 e' effettuata sia a
livello  di  Ministero  della  pubblica  istruzione  che  a   livello
provinciale  in  base  al  numero dei posti previsti nell'organico di
diritto  per  il  personale  docente,   quale   indicatore   semplice
ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.